IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Vista la legge 7  aprile  2017,  n.  47,  recante  disposizioni  in
materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non
accompagnati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,  comma  6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza in data 16 luglio 2019; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 20 febbraio 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nella  adunanza  del  27  febbraio
2020; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati in data 7 luglio 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2022; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro  della
giustizia, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita'  e
della ricerca e il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
                               n. 394 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 6, le parole «e all'articolo  11,  comma
1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «e agli  articoli  11,
comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis)»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-sexies)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «c-sexies)  per  integrazione,  previo  decreto  motivato   del
tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma  2,
della  legge  7  aprile  2017,  n.  47,   per   la   durata   fissata
dall'autorita' giudiziaria e comunque non  oltre  il  compimento  del
ventunesimo anno di eta'.»; 
    c) all'articolo 14, comma 1: 
      1) alla lettera c) le parole «ovvero  per  integrazione  minore
nei confronti dei minori che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per  i  quali
il Comitato per i minori stranieri ha  espresso  parere  favorevole,»
sono soppresse; 
      2) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) i permessi  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  28,
lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio  del  lavoro  autonomo  e
subordinato  nonche'  lo  svolgimento  di  attivita'   lavorativa   e
formativa  finalizzata  all'accesso  al  lavoro  nel  rispetto  delle
disposizioni in materia  di  lavoro  minorile.  Al  compimento  della
maggiore eta' si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  32,
commi 1 e 1-bis, del testo unico;»; 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  per   richiesta   asilo
rilasciato  al   minore   straniero   non   accompagnato   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  puo'
essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1  e  1-bis,  del
testo unico, in caso  di  diniego  della  protezione  internazionale,
anche dopo il raggiungimento della maggiore eta'.  In  tal  caso,  la
richiesta e'  presentata  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione  internazionale  ovvero  entro
trenta giorni dalla notifica del  decreto  non  impugnabile  con  cui
l'autorita'  giudiziaria  nega  la  sospensione   del   provvedimento
impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto
di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4  e  13,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»; 
      d) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente: 
        «Art. 14-bis  (Conversione  del  permesso  di  soggiorno  del
minore straniero non accompagnato).  -  1.  Al  raggiungimento  della
maggiore eta', al minore  straniero  non  accompagnato  titolare  del
permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere  a)  e
a-bis), puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato  o  autonomo,  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico.  Per  i  minori
stranieri non accompagnati affidati ai sensi  dell'articolo  2  della
legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini  del
rilascio del permesso di  soggiorno  di  cui  al  primo  periodo,  e'
richiesto il parere favorevole  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
        2. La richiesta del parere di cui al comma  1  e'  presentata
non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della  maggiore
eta' e, comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del
permesso di soggiorno, ed e' corredata da: 
          a) copia  del  passaporto  o  dell'attestato  di  identita'
rilasciato o convalidato dalla  rappresentanza  diplomatico-consolare
del Paese di origine; 
          b) copia del permesso di soggiorno o della  ricevuta  della
richiesta di rilascio; 
          c) documentazione attestante il  percorso  di  integrazione
sociale svolto dall'interessato  durante  la  minore  eta'  e  quello
eventualmente da realizzare successivamente; 
          d) ogni altra documentazione utile  ai  fini  dell'adozione
del parere. 
        3. Fatta salva la valutazione  del  caso  concreto,  ai  fini
dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene  conto  della
durata  della  permanenza  del  minore  nel  territorio  nazionale  e
dell'avvio di un percorso di integrazione.»; 
    e) all'articolo 28, comma 1: 
      1) all'alinea dopo  le  parole  «divieto  di  espulsione»  sono
aggiunte le seguenti «o di respingimento»; 
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) per minore eta' al minore straniero non accompagnato  nei
casi di cui all'articolo 10, comma  1,  lettera  a),  della  legge  7
aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore eta', salvo che
ricorrano i presupposti per il rilascio  del  permesso  di  cui  alla
lettera a-bis) e al minore di quattordici  anni  affidato,  anche  ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184,  o
sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante; 
      3) la lettera a-bis e' sostituita dalla seguente: 
        «a-bis)  per  motivi  familiari  al  minore   straniero   non
accompagnato  infra   quattordicenne   affidato,   anche   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 4, della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  o
sottoposto alla  tutela  di  un  cittadino  italiano  con  lo  stesso
convivente ovvero al minore ultraquattordicenne,  affidato  anche  ai
sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.
184,  o  sottoposto  alla  tutela  di  uno   straniero   regolarmente
soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                  e)». 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  reca:
          «Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero». 
              - La legge 7 aprile 2017, n. 47 reca: «Disposizioni  in
          materia di misure di protezione dei  minori  stranieri  non
          accompagnati». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  3
          novembre 1999, n. 258, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 9 (Funzioni).  -  1.  La  Conferenza  unificata
          assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce   intese   ed
          accordi,  esprime   pareri,   designa   rappresentanti   in
          relazione alle materie ed ai compiti  di  interesse  comune
          alle regioni, alle province, ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane. 
                2. La Conferenza unificata e' comunque competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                  a) esprime parere: 
                    1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
          di legge collegati; 
                    2) sul documento di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                    3) sugli schemi di decreto  legislativo  adottati
          in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                  b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                  c)  promuove  e  sancisce  accordi   tra   Governo,
          regioni, province, comuni e comunita' montane, al  fine  di
          coordinare  l'esercizio  delle  rispettive   competenze   e
          svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; 
                  d) acquisisce le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                  e) assicura lo scambio di dati e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                  f)  e'  consultata  sulle  linee   generali   delle
          politiche  del  personale  pubblico  e  sui   processi   di
          riorganizzazione e  mobilita'  del  personale  connessi  al
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  agli
          enti locali; 
                  g)   esprime   gli   indirizzi   per    l'attivita'
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 
                3. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
                4. Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso  del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
                5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  ha
          compiti di: 
                  a) coordinamento nei rapporti tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                  b)   studio,   informazione   e   confronto   nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
                6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                  a) dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed  al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                  b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                  c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Presidente delegato. 
                7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                  a)  l'informazione   e   le   iniziative   per   il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                  b)  la  promozione  di  accordi  o   contratti   di
          programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
          1992, n. 498; 
                  c) le attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 11,  14  e  28,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
          agosto  1999,  n.  394,  come   modificato   dal   presente
          regolamento: 
                «Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno).  -  1.
          La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro
          il termine previsto dal  testo  unico,  al  questore  della
          provincia nella quale  lo  straniero  intende  soggiornare,
          ovvero allo Sportello unico  in  caso  di  ricongiungimento
          familiare, di cui all'articolo  6,  comma  1,  ed  in  caso
          d'ingresso per lavoro subordinato, ai  sensi  dell'articolo
          36,  comma  1,  mediante   scheda   conforme   al   modello
          predisposto dal Ministero  dell'interno,  sottoscritta  dal
          richiedente e corredata della fotografia  dell'interessato,
          in formato tessera, in quattro esemplari:  uno  da  apporre
          sulla scheda di domanda, uno da  apporre  sul  permesso  di
          soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e  il
          quarto  da  trasmettere  al  sistema  informativo  di   cui
          all'articolo 49 del testo unico. In luogo della  fotografia
          in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto  di
          farsi  ritrarre  da   apposita   apparecchiatura   per   il
          trattamento  automatizzato  dell'immagine,   in   dotazione
          all'ufficio. 
                1-bis. Le modalita'  di  richiesta  del  permesso  di
          soggiorno, diverse da quelle previste  dal  comma  1,  sono
          disciplinate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
          attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
          del 13 giugno 2002, di cui all'articolo  5,  comma  8,  del
          testo unico. 
                1-ter. In  caso  di  ricongiungimento  familiare,  lo
          straniero, entro otto giorni dall'ingresso  nel  territorio
          nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito
          di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e
          dei  dati   anagrafici   dello   straniero,   consegna   il
          certificato  di  attribuzione  del  codice  fiscale  e   fa
          sottoscrivere  il  modulo  precompilato  di  richiesta  del
          permesso di soggiorno, i cui  dati  sono,  contestualmente,
          inoltrati alla questura  competente  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno,  tramite  procedura  telematica.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 11, comma  2-bis,  e
          36, comma 2. 
                1-quater.  Lo  sportello  unico  competente  richiede
          l'annullamento  dei  codici  fiscali  non  consegnati   nel
          termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
          conferma   l'avvenuta   consegna,   con   la    contestuale
          comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale  dello
          straniero, secondo le modalita' determinate con il  decreto
          del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2. 
                2. Nella richiesta di cui al  comma  1  lo  straniero
          deve indicare: 
                  a) le proprie generalita' complete, nonche'  quelle
          dei figli minori  conviventi,  per  i  quali  sia  prevista
          l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore; 
                  b) il luogo dove l'interessato  dichiara  di  voler
          soggiornare; 
                  c) il motivo del soggiorno. 
                3. Con la richiesta di cui al comma 1  devono  essere
          esibiti: 
                  a) il passaporto o altro documento equipollente  da
          cui risultino la nazionalita',  la  data,  anche  solo  con
          l'indicazione  dell'anno,  e  il  luogo  di  nascita  degli
          interessati,  nonche'  il   visto   di   ingresso,   quando
          prescritto; 
                  b) la documentazione, attestante la  disponibilita'
          dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi
          di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e  di
          lavoro. 
                4. L'ufficio  trattiene  copia  della  documentazione
          esibita e puo' richiedere,  quando  occorre  verificare  la
          sussistenza delle  condizioni  previste  dal  testo  unico,
          l'esibizione  della  documentazione  o  di  altri  elementi
          occorrenti per comprovare: 
                  a)  l'esigenza  del   soggiorno,   per   il   tempo
          richiesto; 
                  b)  la  disponibilita'  dei  mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  commisurati  ai  motivi  e  alla  durata   del
          soggiorno, in relazione alle direttive di cui  all'articolo
          4, comma 3, del testo unico,  rapportata  al  numero  delle
          persone a carico; 
                  c)   la   disponibilita'   di   altre   risorse   o
          dell'alloggio, nei casi  in  cui  tale  documentazione  sia
          richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. 
                5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale  ai
          sensi dell'articolo 24 del testo unico per un  periodo  non
          superiore a trenta giorni sono  esonerati  dall'obbligo  di
          cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico. 
                6. La documentazione di cui ai commi 3  e  4  non  e'
          necessaria per i richiedenti  asilo  e  per  gli  stranieri
          ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e
          20 del testo unico e gli articoli 11, comma 1, lettera  c),
          e 28, comma 1, lettere a) e a-bis). 
                7. L'addetto alla ricezione,  esaminati  i  documenti
          esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia
          un esemplare della scheda di cui  al  comma  1,  munita  di
          fotografia   dell'interessato   e   del   timbro    datario
          dell'ufficio e della  sigla  dell'addetto  alla  ricezione,
          quale ricevuta, indicando il giorno in  cui  potra'  essere
          ritirato il permesso di  soggiorno,  con  l'avvertenza  che
          all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione
          attestante  l'assolvimento  degli   obblighi   in   materia
          sanitaria di  cui  all'articolo  34,  comma  3,  del  testo
          unico.» 
                «Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno).  -  1.
          Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono
          i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel  visto
          d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno  dei  seguenti
          altri motivi: 
                  a) per richiesta di  asilo,  per  la  durata  della
          procedura occorrente, e per asilo; 
                  b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata
          delle procedure occorrenti; 
                  c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di
          apolide, a favore dello  straniero  gia'  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per altri motivi, per la  durata  del
          procedimento di concessione o di riconoscimento; 
                  c-bis)  per  motivi  di  giustizia,  su   richiesta
          dell'Autorita' giudiziaria, per la durata  massima  di  tre
          mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui  la
          presenza  dello  straniero  sul  territorio  nazionale  sia
          indispensabile in relazione a procedimenti penali in  corso
          per uno dei reati di cui all'articolo  380  del  codice  di
          procedura penale, nonche' per taluno  dei  delitti  di  cui
          all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 
                  c-ter) 
                  c-quater) per residenza  elettiva  a  favore  dello
          straniero titolare di una pensione percepita in Italia; 
                  c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore
          di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo
          31, comma 3, del testo unico; 
                  c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato
          del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo
          13, comma 2, della legge 7  aprile  2017,  n.  47,  per  la
          durata fissata dall'autorita' giudiziaria  e  comunque  non
          oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'. 
                  1-bis. 
                2.  Il  permesso  di  soggiorno  e'   rilasciato   in
          conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
          del 13 giugno 2002, di istituzione di un  modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi e  contiene  l'indicazione  del  codice  fiscale.  Il
          permesso di soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  di  cui
          all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono
          altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla
          normativa.  A  tale  fine,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sono   determinate   le   modalita'   di
          comunicazione,   in   via   telematica,   dei   dati    per
          l'attribuzione allo straniero  del  codice  fiscale  e  per
          l'utilizzazione dello  stesso  codice  come  identificativo
          dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei
          lavoratori  extracomunitari.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'interno sono stabilite le modalita'  di  consegna  del
          permesso di soggiorno. 
                2-bis. La questura,  sulla  base  degli  accertamenti
          effettuati, procede al rilascio del permesso  di  soggiorno
          per motivi  di  lavoro  o  di  ricongiungimento  familiare,
          dandone comunicazione, tramite procedura  telematica,  allo
          Sportello   unico   che    provvede    alla    convocazione
          dell'interessato per la successiva consegna del permesso  o
          dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1. 
              3. La documentazione  attestante  l'assolvimento  degli
          obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma
          3, del testo unico  deve  essere  esibita  al  momento  del
          ritiro del permesso di soggiorno." 
                «Art. 14 (Conversione del permesso di  soggiorno).  -
          1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
          subordinato o di lavoro autonomo  e  per  motivi  familiari
          puo'  essere  utilizzato  anche  per  le  altre   attivita'
          consentite  allo  straniero,  anche  senza  conversione   o
          rettifica del documento, per il periodo di validita'  dello
          stesso. In particolare: 
                  a) il permesso di soggiorno rilasciato  per  lavoro
          subordinato non stagionale consente l'esercizio  di  lavoro
          autonomo, previa  acquisizione  del  titolo  abilitativo  o
          autorizzatorio  eventualmente  prescritto  e   sempre   che
          sussistano gli altri requisiti o condizioni previste  dalla
          normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa
          in  forma  autonoma,  nonche'  l'esercizio   di   attivita'
          lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative; 
                  b) il permesso di soggiorno rilasciato  per  lavoro
          autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il
          periodo  di  validita'  dello  stesso,  previo  inserimento
          nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di  lavoro  e'  in
          corso, previa  comunicazione  del  datore  di  lavoro  alla
          Direzione provinciale del lavoro; 
                  c) il permesso di  soggiorno  per  ricongiungimento
          familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente
          l'esercizio del lavoro subordinato e  del  lavoro  autonomo
          alle condizioni di cui alle lettere a) e b); 
                  c-bis) i permessi di soggiorno di cui  all'articolo
          28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio del  lavoro
          autonomo e subordinato nonche' lo svolgimento di  attivita'
          lavorativa e formativa finalizzata  all'accesso  al  lavoro
          nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  lavoro
          minorile. Al compimento della maggiore eta' si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e  1-bis,  del
          testo unico; 
                  d) il permesso di soggiorno rilasciato  per  lavoro
          subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo'  essere
          convertito in permesso di soggiorno per residenza  elettiva
          di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater). 
                1-bis. Il permesso di soggiorno per  richiesta  asilo
          rilasciato al minore straniero non  accompagnato  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142, puo' essere convertito,  ai  sensi  dell'articolo  32,
          commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego  della
          protezione internazionale,  anche  dopo  il  raggiungimento
          della  maggiore  eta'.  In  tal  caso,  la   richiesta   e'
          presentata entro trenta giorni dalla scadenza  del  termine
          per   l'impugnazione   del   diniego   della    Commissione
          territoriale  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale ovvero entro trenta  giorni  dalla  notifica
          del decreto non impugnabile con cui l'autorita' giudiziaria
          nega la sospensione  del  provvedimento  impugnato,  ovvero
          entro trenta giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  di
          rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi  4
          e 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
                2.  L'ufficio  della  pubblica  amministrazione   che
          rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo,  nei  casi
          previsti  dal  comma  1,  lettera  a),   e   la   Direzione
          provinciale del lavoro, nei  casi  previsti  dal  comma  1,
          lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
          competenza, i casi in  cui  il  permesso  di  soggiorno  e'
          utilizzato per un motivo diverso da  quello  riportato  nel
          documento. 
                3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di
          soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta. 
                4. Il permesso di soggiorno per motivi  di  studio  o
          formazione consente, per  il  periodo  di  validita'  dello
          stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per
          un  tempo  non  superiore  a  20  ore  settimanali,   anche
          cumulabili per cinquantadue settimane,  fermo  restando  il
          limite annuale di 1.040 ore. 
                5. Fermi restando i requisiti previsti  dall'articolo
          6, comma 1, del testo unico, le quote  d'ingresso  definite
          nei decreti di cui  all'articolo  3,  comma  4,  del  testo
          unico, per l'anno successivo alla  data  di  rilascio  sono
          decurtate  in  misura  pari  al  numero  dei  permessi   di
          soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti  in
          permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di
          stranieri   regolarmente   soggiornanti   sul    territorio
          nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La  stessa
          disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito
          in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a
          seguito della frequenza dei relativi  corsi  di  studio  in
          Italia. 
                6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
          internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero
          e' ammesso a frequentare corsi  di  studio  in  Italia,  il
          permesso di soggiorno per  motivi  di  studio  puo'  essere
          convertito, prima della scadenza, in permesso di  soggiorno
          per motivo di lavoro, nei  limiti  delle  quote  fissate  a
          norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del
          contratto di  soggiorno  per  lavoro  presso  lo  Sportello
          unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o,  in  caso  di
          lavoro autonomo, previo rilascio  della  certificazione  di
          cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello
          Sportello  unico,  che  cura  gli   ulteriori   adempimenti
          previsti dall'articolo 39,  comma  9.  La  disposizione  si
          applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di
          formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in  Italia.
          In tali casi la conversione e' possibile soltanto  dopo  la
          conclusione del  corso  di  formazione  frequentato  o  del
          tirocinio svolto.» 
                «Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per
          i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
          Quando la legge dispone  il  divieto  di  espulsione  o  di
          respingimento,  il  questore  rilascia   il   permesso   di
          soggiorno: 
                  a)  per  minore  eta'  al  minore   straniero   non
          accompagnato nei casi di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
          lettera a), della legge 7  aprile  2017,  n.  47,  fino  al
          compimento della  maggiore  eta',  salvo  che  ricorrano  i
          presupposti per  il  rilascio  del  permesso  di  cui  alla
          lettera a-bis) e al minore di  quattordici  anni  affidato,
          anche ai sensi dell'articolo 9,  comma  4,  della  legge  4
          maggio 1983, n.  184,  o  sottoposto  alla  tutela  di  uno
          straniero regolarmente soggiornante; 
                  a-bis) per motivi familiari al minore straniero non
          accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 4, della legge  4  maggio  1983,  n.
          184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano  con
          lo stesso convivente ovvero al minore  ultraquattordicenne,
          affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9,  comma  4,
          della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela
          di  uno  straniero  regolarmente  soggiornante  o   di   un
          cittadino italiano con lo stesso convivente; 
                  b)  per  motivi  familiari,  nei  confronti   degli
          stranieri che si trovano nelle documentate  circostanze  di
          cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico; 
                  c)  per  cure  mediche,  per  il  tempo   attestato
          mediante idonea  certificazione  sanitaria,  nei  confronti
          delle  donne  che  si  trovano  nelle  circostanze  di  cui
          all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; 
                  d)»